L’utilizzo da parte del lavoratore dei permessi ex lege n. 104 per attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, violando le finalità per cui il beneficio è concesso, costituisce giusta causa di licenziamento. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 6468/2024.
L’assenza dal lavoro per usufruire del permesso deve essere in relazione diretta con l’assistenza del disabile, ricordano i giudici. La normativa di riferimento non consente infatti di utilizzare il permesso per motivi diversi da quelli propri della funzione cui l’assenza è preordinata.
In questo contesto è legittimo il controllo del dipendente da parte del datore di lavoro per mezzo di agenti investigativi: il controllo demandato all’agenzia è legittimo se non ha per oggetto l’adempimento della prestazione, ma la verifica di comportamenti che possono configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente.
COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo
Tema spinoso e anche di rilevanza morale. I permessi devono essere fruiti a scopo di assistenza e niente altro. Un’eventuale accertamento di violazioni, attraverso indagini mirate, comporta giusta causa di licenziamento. La pronuncia ben si sofferma sull’oggetto dell’investigazione, cioè la verifica dei comportamenti contra legem. Infatti è fondamentale per poter poi utilizzare le prove raccolte condurre indagini mirate sempre nei parametri di pertinenza e mai eccedenza, nei rispetto della legge.