Pronunciandosi su un ricorso relativo ad una sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad un imputato per aver dolosamente incendiato un negozio che aveva l’incarico di sorvegliare quale dipendente di una società di vigilanza privata, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 12 marzo 2024, n. 10378 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erano da ritenersi inutilizzabili le videoriprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza ed i tabulati GPS dell’autovettura aziendale nella disponibilità dell’imputato perché acquisiti senza rispettare la procedura prevista dalla convenzione di Budapest in materia di reati informatici – ha ribadito che poiché l’art. 234, c.p.p. prevede che “è consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia e qualsiasi altro mezzo”, ciò impone di ritenere che, ai fini dell’utilizzazione, non abbiano alcun rilievo la natura del supporto e la modalità, analogica ovvero digitale, che garantiscono la conservazione e la visione del documento. Ne discende dunque che il regime di acquisizione dei documenti, anche se contenuti in un file memorizzato su di un supporto informatico, quale è un’immagine o una videoripresa riversata su di una c.d. chiavetta usb, un cd, un dvd o anche trasmesso a mezzo mail, non è mutato.
COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo
Interessante pronuncia che puntualizza i confini di utilizzabilità di prove digitali, sempre nel rsipetto della normativa. L’accertamento di immagini correttamente raccolte può come in questo caso fare la differenza nella ricostruzione probatoria delle responsabilità penali degli autori di un reato. La tecnologia a supporto delle indagini oggi rappresenta una sinergia vincente, a patto ovviamente che si rispettino tutti i parametri di raccolta.