Lo sciopero va ritenuto legittimo se non determina un danno alla produttività, ma solo un eventuale svantaggio alla produzione. Lo precisa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6787/2024.
Il pronunciamento si riferisce al licenziamento irrogato ai lavoratori in sciopero per il trasferimento di un collega e sulla decisione aveva pesato, per l’azienda, una rissa tra esponenti di sigle sindacali diverse.
I giudici sottolineano che l’esercizio del diritto di sciopero va ritenuto illecito se appare idoneo a pregiudicare in modo irrimediabile non la produzione, ma la produttività dell’azienda, vale a dire la possibilità per l’imprenditore di proseguire nella sua iniziativa economica.
L’illiceità si ravvisa se lo sciopero provoca la distruzione o una inutilizzabilità duratura degli impianti con la compromissione dell’interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione: elementi non ritenuti presenti nel caso in questione.
COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo
Il diritto di scioperare, sebbene sacrosanto, deve mantenersi nel rispetto di alcune regole che se violate e documentate possono essere causa di conseguenze su chi se ne sia reso responsabile. Tale pronuncia mostra i confini tra ciò che è consentito e non. Ovviamente le segnalazioni e le conseguenti eventuali accertamenti rappresentano una prova di grande interesse.